SEQUESTRO PREVENTIVO - Cass. pen. Sez. III Ord., 13-03-2018, n. 11935

SEQUESTRO PREVENTIVO - Cass. pen. Sez. III Ord., 13-03-2018, n. 11935

La soluzione della seguente questione giuridica "se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura", registrando un attuale contrasto giurisprudenziale, va rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo M. - Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- EDIL NOEMI GROUP S.R.L.;

avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Latina del 21/09/2017;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata;

udite, per la parte ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. L. Giudetti, in sostituzione dell'Avv. S. Iucci, che, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza 21.09.2017, il tribunale del riesame di Latina dichiarava inammissibile l'appello proposto in data 17.07.2017 avverso l'ordinanza del GIP/tribunale 7.07.2017 che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo delle somme di denaro sequestrate nei confronti della EDIL NOEMI GROUP S.R.L. nel procedimento pendente nei confronti di D.M. e F.M., n.q. di amministratori della società predetta, indagati per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4, 10 ter e 10 quater; giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che la misura cautelare reale era stata disposta con decreto del GIP/tribunale dell'1.03.2017 avente ad oggetto la somma di Euro 3.133.738,94, quale profitto dei predetti reati, ricadente su somme di denaro, altri beni mobili o immobili riconducibili alla società EDIL NOEMI GROUP S.R.L. ed EDIL NOEMI; in via sussidiaria, della somma di Euro 2.801.155,26 a carico di D.M., quale profitto del reato derivante dal capo b), della somma di Euro 332.584,68 a carico di F.M. quale profitto del reato derivante dal capo c).

2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all'albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce il ricorrente violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 321 c.p.p., comma 3, e art. 322 bis c.p.p..

Premesso di interporre ricorso nell'interesse della EDIL NOEMI GROUP S.R.L., soggetto estraneo al procedimento penale, avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, sostiene la difesa che sarebbe erronea l'ordinanza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo fondata sulla mancanza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura a titolo originario e non già su circostanze sopravvenute o su circostanze preesistenti, ma successivamente emerse, atteso che si sarebbe trattato di doglianze da sollevarsi con istanza di riesame del provvedimento genetico; i giudici del riesame avrebbero dichiarato ai aderire all'indirizzo sostenuto della più recente giurisprudenza che, disattendendo un precedente delle Sezioni Unite di questa Corte, ritiene che il controllo sulla sussistenza del fumus è riservato alla fase del riesame con conseguente inammissibilità della deduzione per la prima volta in sede di appello cautelare di censure attinenti ai profili genetici della misura; si tratterebbe di motivazione censurabile in diritto, essendosi la stessa risolta in una condivisione alla ratio ed alle argomentazioni espresse dalla giurisprudenza richiamata che, asserisce il difensore, sarebbe priva a sua volta di qualsiasi supporto motivazionale circa la preferenza accordata a quello incline ad escludere l'ammissibilità in sede di appello di censure pertinenti la legittimità del provvedimento genetico della misura; nel ribadire la correttezza del principio opposto, diversamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 29952/2004, sostiene la difesa della ricorrente che tale omissione motivazionale inficerebbe la legittimità dell'ordinanza impugnata, in quanto sarebbe stato necessario che il tribunale esplicitasse le ragioni per cui riteneva di discostarsi dal principio affermato dalle Sezioni Unite per aderire ad un diverso indirizzo, peraltro privo di argomenti autonomi; si sostiene, inoltre, che l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche nel merito, non essendo individuabili nella giurisprudenza richiamata argomenti tali da superare quanto diversamente sostenuto in senso favorevole al ricorrente dalle Sezioni Unite di questa Corte, svolgendo sul punto (v. in particolare, pag. 5/6 del ricorso) alcune osservazioni in diritto a sostegno della correttezza della tesi difensiva; infine, si sostiene che la questione posta al giudice del riesame riguardasse solo indirettamente la legittimità del titolo cautelare, concernendo invece un profilo afferente l'esecuzione del titolo; poichè, infatti, si era eccepita l'estraneità della EDIL NOEMI GROUP S.R.L. ai reati ipotizzati, erroneamente l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che con l'istanza di revoca del sequestro preventivo fossero state dedotte questioni inerenti l'esistenza del fumus, in quanto in realtà di trattava di censura attinente l'esecuzione del provvedimento, contestandosi l'estraneità dell'organismo economico attinto dal provvedimento; di ciò vi sarebbe conferma nella decreto di sequestro che non conteneva alcun cenno all'estensibilità degli effetti nei confronti del patrimonio della società scindenda).

3. Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 23.02.2018, la difesa della ricorrente EDIL NOEMI GROUP S.R.L., nell'insistere sulla fondatezza del ricorso, chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza, aggiungendo che l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite sarebbe stato di recente ribadito da altra decisione di questa Corte di cui riporta gli estremi, osservando, in ogni caso, che ove si ritenesse di disattendere il principio di diritto elaborato dalle sezioni Unite, occorrerebbe rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite, in base al disposto dell'art. 618 c.p.p., comma 1 bis.

Motivi della decisione

4. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle doglianze difensive dipende dalla soluzione della seguente questione giuridica, sulla quale, peraltro, si registra un attuale contrasto giurisprudenziale:

"se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura".

5. Ed invero, le doglianze del ricorrente, ove si seguisse l'indirizzo giurisprudenziale cui ha aderito il tribunale del riesame, dovrebbero essere considerate infondate, avendo il tribunale del riesame correttamente rilevato che le censure mosse in sede di istanza di revoca del sequestro attingevano la sussistenza dei presupposti che avevano legittimato l'adozione dell'originaria misura cautelare e che avrebbero dovuto formare oggetto di istanza di riesame, tenuto conto delle argomentazioni sviluppate (quali l'estraneità della EDIL NOEMI GROUP S.R.L., organismo economico sorto a seguito della scissione della EDIL NOEMI S.R.L., alle ipotesi di illeciti penal-tributari contestati agli amministratori di quest'ultima società, nonchè l'inoperatività del principio di solidarietà di cui all'art. 173 TUIR rispetto al sequestro preventivo del profitto del reato tributario) che, come correttamente osservato dal tribunale, non costituiscono elementi nuovi ma tendono a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura sulle somme di denaro sequestrate alla EDIL NOEMI GROUP S.R.L. I giudici del riesame, pertanto, mostrano di condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso da plurime decisioni di questa Corte, i cui estremi sono richiamati in ricorso, secondo cui nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p. (v., tra le tante: Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015 - dep. 21/07/2015, Capelli, Rv. 265303).

6. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appa-leserebbero dunque infondate.

Anzitutto, la censura di omessa motivazione che renderebbe sindacabile ex art. 325 c.p.p., il vizio di violazione di legge da parte di questa Corte, atteso che la circostanza di richiamare, condividendolo, l'orientamento giurisprudenziale difforme da quello di cui è espressione la decisione delle Sezioni Unite Romagnoli, non può certamente legittimare una censura di deficit motivazionale, considerato il principio di sinteticità che deve informare gli atti processuali che consente al giudice di merito, in presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, di richiamare quello ritenuto maggiormente condivisibile, essendo del resto limitato per legge l'obbligo di disporre la rimessione della questione alle Sezioni Unite alla sola sezione semplice della Corte di Cassazione che intenda disattendere un orientamento delle Sezioni Unite e ben potendo, quindi, i giudici di merito aderire ad uno piuttosto che ad altro orientamento di legittimità, anche limitandosi a condividere le opposte argomentazioni, spettando per legge la funzione nomofilattica esclusivamente a questa Corte Suprema.

Nè, del resto, potrebbe tacciarsi di omessa motivazione l'ordinanza impugnata per aver richiamato quelle decisioni che sostengono l'orientamento giurisprudenziale non condiviso dalla parte ricorrente, per l'asserita mancanza di motivazione delle sentenze di questa Corte che ne sono espressione, atteso che l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto allorchè il giudice indichi il principio di diritto applicato ed esprima la propria adesione ad esso, ritenendo, anche per implicito, che non esistano ragioni che giustifichino una deviazione da indirizzi giurisprudenziali costituenti "ius receptum" (Sez. U, n. 17 del 19/06/1996 - dep. 24/07/1996, Puglia, Rv. 205338). E, nel caso di specie, il giudice del riesame ha ritenuto che la giurisprudenza formatasi successivamente all'arresto delle Sezioni Unite Romagnoli, risalente al 2004, fosse stato superato dalla giurisprudenza successiva, condividendo la ratio e le argomentazioni di quest'ultima.

7. Analogamente la doglianza di illegittimità per aver nel merito il tribunale ritenuto attinente al fumus (anzichè alla fase dell'esecuzione della misura) la questione dedotta dalla difesa in sede di istanza di revoca del sequestro preventivo è del tutto priva di pregio, tenuto conto delle argomentazioni sviluppate (quali l'estraneità della EDIL NOEMI GROUP S.R.L., organismo economico sorto a seguito della scissione della EDIL NOEMI S.R.L., alle ipotesi di illeciti penai-tributari contestati agli amministratori di quest'ultima società, nonchè l'inoperatività del principio di solidarietà di cui all'art. 173 TUIR rispetto al sequestro preventivo del profitto del reato tributario) che, come correttamente osservato dal tribunale, non costituiscono elementi nuovi ma tendono a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura sulle somme di denaro sequestrate alla EDIL NOEMI GROUP S.R.L..

Ed invero, non v'è dubbio che oggetto della valutazione nel sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., non sono gli indizi di colpevolezza ma soltanto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato - cosiddetto "fumus delicti" sicchè anche la questione dell'estraneità della EDIL NOEMI GROUP S.R.L., organismo economico sorto a seguito della scissione della EDIL NOEMI S.R.L., alle ipotesi di illeciti penal-tributari contestati agli amministratori di quest'ultima società, nonchè l'inoperatività del principio di solidarietà di cui all'art. 173 TUIR rispetto al sequestro preventivo del profitto del reato tributario, è questione incidente sull'astratta configurabilità del reato, che è requisito essenziale per l'applicabilità delle misure cautelari reali, dunque attinente al fumus.

8. Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte atteso il contrasto giurisprudenziale formatosi nella giurisprudenza di legittimità successivamente all'arresto delle Sezioni Unite Romagnoli (secondo cui la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti: Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004 - dep. 09/07/2004, C. fall. in proc.Romagnoli, Rv. 228117), cui si richiama dichiaratamente la parte ricorrente e che non è invece condivisa dal tribunale del riesame.

A fronte infatti di decisioni conformi al predetto arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite (oltre alla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite, si segnalano, sempre in senso conforme: Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016 - dep. 25/01/2017, Gambini, Rv. 269086; Sez. 3, n. 32707 del 07/04/2015 - dep. 27/07/2015, Mandrillo, Rv. 264730; Sez. 1, n. 19504 del 05/02/2014 - dep. 12/05/2014, Costantino, Rv. 263402; Sez. 3, n. 23641 del 20/12/2012 - dep. 31/05/2013, La voglia soc. Ltd., Rv. 256155; Sez. 2, n. 17201 del 20/04/2012 - dep. 09/05/2012, Scognamiglio, Rv. 252817; Sez. 5, n. 40281 del 19/10/2005 - dep. 08/11/2005, Notdurfter, Rv. 232798; Sez. 5, n. 28437 del 10/06/2004 - dep. 24/06/2004, Artale, Rv. 228897), si registrano decisioni che sono invece espressione del contrario orientamento secondo cui nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p. (Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015 - dep. 21/07/2015, Capelli, Rv. 265303; Sez. 6, n. 5016 del 26/10/2011 - dep. 09/02/2012, Grillo, Rv. 251783; Sez. 3, n. 17364 del 08/03/2007 - dep. 08/05/2007, Iannotta, Rv. 236602; Sez. 3, n. 29234 del 11/06/2003 - dep. 11/07/2003, Carella, Rv. 226353).

9. Per completezza, da ultimo, si rappresenta - al fine di evidenziare la circostanza che si tratta di contrasto giurisprudenziale attuale - che lo stesso è stato segnalato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte (Rel. n. 49/17 del 15 giugno 2017), che, traendo spunto dalla già citata sentenza Gambini - la quale si uniforma al principio di diritto espresso dalle richiamate Sezioni Unite -, opera una sintesi ragionata degli orientamenti contrapposti, segnalando la persistenza del contrasto giurisprudenziale sulla questione.

10. Il ricorso deve pertanto essere rimesso alle Sezioni Unite, dipendendone l'esito dalla soluzione della seguente questione giuridica controversa:

"se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura".

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 13 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2018

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